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Fondo sostegno affitti anno 2009
FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2009
La Regione Lombardia anche per quest’anno ha istituito lo Sportello Affitto 2009 (D.G.R. 8.04.2009 n. 9280) finalizzato all’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, relativi all’Anno 2009 e risultanti dai contratti d’affitto regolarmente registrati.
Possono richiedere il contributo i cittadini che:
1. hanno residenza anagrafica e abitazione principale in un Comune lombardo;
2. sono titolari di un contratto di locazione, valido e registrato, o in corso di registrazione nell’anno 2009 ( il contratto di locazione deve riguardare un alloggio non di lusso e con superficie utile netta non superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare dopo il quarto );
3. possiedono la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato purchè in possesso di carta di Soggiorno o di Permesso di Soggiorno almeno biennale ( valido o in corso di rinnovo ), di regolare attività lavorativa e residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia;
4. nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio lombardo;
5. nessun componente il nucleo familiare deve aver ottenuto l’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici.
Situazione economica del nucleo familiare:
La situazione economica del nucleo familiare è definita tenendo conto:
1. del reddito complessivo dell’intero nucleo familiare, risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita al 2008;
2. del patrimonio dell’intero nucleo familiare riferito al 2008, comprensivo sia del patrimonio immobiliare, sia di quello mobiliare.
Canone di locazione annuo:
Ai fini della quantificazione del contributo si assume come riferimento l’importo del canone di locazione per l’anno 2009, così come risulta da un regolare contratto registrato ai sensi della normativa vigente, integrando l’importo del canone anche con le spese condominiali e di riscaldamento fino alla somma massima di €. 516,00.
Per le richieste di contributo presentate da conduttori dei quali sia stata emessa ordinanza o convalida dello sfratto e che abbia proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431, si farà riferimento al nuovo contratto.
Calcolo del contributo:
Il calcolo del contributo è basato sul principio che il canone a carico del nucleo familiare non deve superare un “affitto minimo sopportabile”, definito tenendo conto della composizione del nucleo stesso, della relativa situazione economica e dell’ammontare del canone di locazione annuo così come da contratto.
Il contributo erogabile non può comunque superare un importo massimo, differenziato in base alla tipologia di Comune e alle caratteristiche del nucleo familiare.
Per le situazioni di morosità documentabili, il contributo concesso dalla Regione potrà essere erogato al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, ai sensi dell’art. 2 bis, art. 7 della Legge 12.11.2004 n. 269.
Modalità di presentazione della domanda:
Le domande si presentano presso i CAAF convenzionati a partire dal giorno 1 giugno fino al 15 settembre 2009.
Per approfondimenti http://www.casa.regione.lombardia.it/